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bonus sanificazione

 

La comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Il credito d’imposta, come modificato dal D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), convertito dalla legge n. 106/2021, viene riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID19. Le istruzioni per inoltrare la domanda per fruire del credito d'imposta sanificazione sono arrivate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. 191910 del 15 luglio 2021, contenente anche il modello da utilizzare per l’invio.

I fruitori sono identificati in:

  • ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Il credito d’imposta può essere utilizzato:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione con F24 (un’apposita risoluzione fornirà il codice tributo da indicare).

Presentazione della domanda

Il provvedimento del 15 luglio 2021 informa che chi vuole concorrere al bonus è tenuto a presentare apposita comunicazione, esclusivamente per via telematica, che riguarderà l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. In particolare, è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Saranno utilizzabili le seguenti modalità:

- servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia;

- canali telematici appositi.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.