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bonus sanificazione

L'importo sarà garantito in misura piena. A stabilire la percentuale è stata l'Agenzia delle Entrate con un apposito provvedimento.

Arrivata la conferma sugli importi che imprese e professionisti attendevano dopo la chiusura della presentazione della domanda per il Bonus sanificazione: l’importo arriverà in misura piena, senza riduzione; il credito d’imposta, sarà pari al 30% delle spese sostenute da professionisti e imprese che hanno presentato domanda. La percentuale per calcolare il valore effettivo del beneficio è stata definita dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 10 novembre.

“Tanto premesso, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è pari a 83.076.075 euro, importo inferiore al limite di spesa previsto di 200.000.000 euro, la suddetta percentuale è pari al 100 per cento”, si legge nel provvedimento.

Dunque chi ha presentato domanda, entro la scadenza del 4 novembre 2021, per ottenere il Bonus sanificazione 2021 potrà ricevere un credito d’imposta, entro l’importo massimo di 60.000 euro, pari al 30% delle spese sostenute da giugno ad agosto di quest’anno. Le somme sono state richieste dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, dagli enti non commerciali, ma anche dalle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, per i costi di sanificazione di ambienti e strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

I beneficiari, ovvero gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti – nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (ovvero quella relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta) oppure in compensazione, tramite modello F24. In questo secondo caso, il modello dovrà essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici delle Entrate utilizzando il codice tributo che sarà istituito con un’apposita risoluzione dell’Agenzia.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del proprio credito d’imposta consultando il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it