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modifiche dlgs 81/08 decreto ristori bis

A causa del COVID 19 Il decreto Ristori bis aggiorna due allegati relativi al rischio biologico nelle strutture sanitarie, veterinarie e industriali.

 

La prevenzione e la protezione degli agenti biologici sono trattate, a livello normativo, nel D.lgs. 81/08.

Nel Titolo X (Esposizioni ad agenti biologici) del D. Lgs. 81/2008 si indica (art. 268) che gli agenti biologici possono essere ripartiti nei seguenti gruppi a seconda del rischio di infezione:

  • agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
  • agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche

 

Aggiornamenti Decreto Ristori Bis

Il decreto Ristori BIS del 9 novembre 2020, oltre allo stanziamento di risorse per le attività economiche, ha previsto all'art. 17 un importante aggiornamento al Testo Unico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro D.lgs. 81/08. Si tratta dell'aggiornamento delle tabelle sull'esposizione ad agenti biologici e le relative procedure di contenimento per le attività che si svolgono in: strutture sanitarie e strutture veterinarie, descritte dall'allegato XLVII “indicazioni su misure e livelli di contenimento” e nei processi industriali, descritti nell’allegato XLVIII “contenimento per processi industriali”.

Per quanto riguarda le indicazioni su misure e livello di contenimento esse devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione.

Invece in riferimento al contenimento per processi industriali vengono fornite indicazioni sugli agenti biologici del gruppo 1: per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4: può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

Le nuove tabelle sono già entrate in vigore il 9 novembre scorso data di entrata in vigore del decreto legge Ristori Bis, dunque diventa necessario, per i datori di lavoro dei settori individuati:

  • aggiornare al più presto il documento di valutazione del rischio in relazione alle modifiche delle misure di protezione dai rischi per il personale professionalmente esposto.
  • Prevedere la relativa adeguata formazione del personale secondo quanto previsto dall'art. 278 TU.

 

È importante ricordare che con riguardo al Testo Unico, la normativa vigente punisce in via alternativa con la sanzione dell’arresto o dell’ammenda, la condotta del datore di lavoro che ometta di effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente ai sensi dell’art. 282, co. 1 e 2, lett. a), Testo Unico sulla sicurezza.

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