Arrivata in Tribunale la controversa questione delle conseguenze per il dipendente del rifiuto di vaccinarsi.
Secondo il Tribunale di Belluno, l’azienda può collocare in ferie forzate il lavoratore che rifiuta di ricevere il vaccino anti-covid.
Alcuni dipendenti operatori sanitari si sono rifiutati di sottoporsi al vaccino anti-covid, da qui la decisione dell’azienda di proibire loro l’accesso al luogo di lavoro. I dipendenti si sono rivolti al Tribunale con un ricordo d’urgenza chiedendo la riammissione in servizio. Il giudice ha respinto il loro ricorso affermando la legittimità del provvedimento delle Rsa.
Secondo l’articolo 2087 del Codice civile, il datore di lavoro ha il dovere di sicurezza nei confronti dei propri dipendenti. Inoltre considerato che i lavoratori sono impiegati in mansioni a contatto con le persone il Tribunale ha ritenuto che la loro permanenza in servizio comporterebbe per il datore di lavoro la violazione dell’obbligo di sicurezza.
Pertanto il datore di lavoro, nel vietare l’accesso in azienda dei dipendenti che hanno rifiutato la vaccinazione nonostante la stessa fosse stata loro esplicitamente offerta, ha agito non solo legittimamente, ma pure nell’adempimento di un proprio dovere, di un preciso obbligo giuridico dettato in modo incontrovertibile dall’articolo 2087 del Codice Civile.
Il Tribunale del Lavoro di Belluno non si pronuncia su un punto che non è al momento attuale, ovvero su quello che potrebbe accadere se l’attuale pericolo di contagio e rifiuto del vaccino dovesse prolungarsi oltre l’esaurimento delle ferie spettanti ai lavoratori.