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covid inail riconosce infortunio

 

L’equiparazione fatta dall’articolo 42 del D.L. n. 18/2020 tra infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19, prevede la copertura assicurativa assicurativa Inail e coinvolge l’imprenditore sul piano penale per i reati di lesioni o di omicidio colposo, nel caso di decesso.

 

In caso di infortunio, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro.

La "Denuncia/comunicazione di infortunio" deve essere inoltrata dal datore di lavoro all'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento. Per gli infortuni con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, è necessario inoltrare la "Comunicazione di infortunio" (area prevenzione).

In particolare, il legislatore ha voluto estendere la già prevista copertura assicurativa INAIL nelle ipotesi di patologie infettive contratte sul lavoro anche ai casi di contagio da COVID-19, con la conseguenza che tutti i lavoratori assicurati all’istituto previdenziale hanno diritto alla relativa copertura assicurativa non solo in caso di infezione ma anche per le ipotesi di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore.

In tal senso si è espressa anche INAIL con le circolari n. 13 del 3 aprile 2020 e n. 22 del 20 maggio 2020, nelle quali l’istituto previdenziale specifica l’ambito di applicazione della tutela assicurativa, l’iter procedurale per la denuncia dell’infortunio da contagio da COVID-19 e i criteri di accertamento dell’infortunio.

In riferimento a questo i punti critici erano due:

- la verifica che il contagio sia effettivamente avvenuto sul lavoro, considerando che il periodo di incubazione del virus non permette di avere certezza sul luogo e sulla causa del contagio

- l’esclusione dell’esistenza di altre cause di contagio e le circostanze relative ai positivi asintomatici.

Affinché il contagio da COVID-19 sia considerato al pari di un infortunio su lavoro è sufficiente che sia ragionevolmente probabile che l’infezione del lavoratore sia avvenuta in contesto lavorativo, lasciando l’onere di provare il contrario a carico dell’istituto previdenziale.

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