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covid riammissione dei lavoratori

 

La circolare del Ministero della Salute 12 aprile 2021, n.15127 offre indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo l’assenza per malattia Covid-19 o in caso di contatto stretto con un caso positivo al virus e la certificazione che il lavoratore deve produrre al medico competente del datore di lavoro.

 

La circolare chiarisce le regole nei diversi casi che si possono verificare:

LAVORATORI

INDICAZIONI PER IL RIENTRO IN AZIENDA

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Il medico competente deve ricevere la certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e poi effettuare la visita medica al fine di verificare l’idoneità alla mansione (si conferma così la circolare n. 14915 del 29 aprile 2020).

 

Lavoratori positivi sintomatici

rientro in azienda dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

 

Lavoratori positivi asintomatici

 

Rientro in azienda dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Una importante precisazione riguarda i lavoratori guariti che convivano con un familiare ancora positivo: in questo caso, il Ministero precisa che questi soggetti non si considerano contatti stretti (con conseguente esclusione anche dell’obbligo di quarantena) e possono rientrare in servizio (sempre ovviamente con certificazione di negativizzazione del tampone e, nel caso A, con visita al rientro).

 

Lavoratori positivi a lungo termine

 

rientro in azienda del lavoratore ancora positivo dopo 21 giorni di isolamento. Passato il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante (tranne che non possa essere adibito al lavoro agile).

Lavoratori contatto stretto asintomatico

 

Il lavoratore deve informare il proprio medico curante, che rilascia la certificazione medica di malattia, salvo che non possa essere collocato in smart-working (Inps, messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Il lavoratore deve effettuare una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e si deve sottoporre all’esecuzione del tampone.